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ACCENSIONE DI FUOCHI PER ELIMINARE RESIDUI VEGETALI

L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo.

Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo (dal 1° novembre al 31 marzo/dal 1° aprile al 31 ottobre).

1. L’abbruciamento di materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali è vietato su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo.

2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:

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Ordinanza Regionale


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